GARANZIA GUASTI

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La Garanzia tra privati

Per un oggetto usato, in base all’art. 1491 del C.C., la garanzia è esclusa se al momento del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa, o se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi. Di norma nella vendita dell’usato, specie tra privati, si utilizza molto spesso la dizione “visto e piaciuto” che vale come limitazione (o esclusione) della garanzia per vizi, se non addirittura come almeno tacito riconoscimento che non vi sono vizi palesi né facilmente riconoscibili e che quindi per il bene, essendo accettato così come si trova, è esclusa la garanzia. Per le vendite tra privati quindi vale la regola della conoscenza e riconoscibilità dei vizi, restando a carico dell’acquirente quelli noti o anche solo riconoscibili, specie se viene specificata la condizione “visto e piaciuto”, mentre al contrario in genere restano a carico del venditore i vizi occulti o non riconoscibili, o peggio volutamente nascosti. Cosa significa? Che se acquisto un’auto e capita un guasto dopo pochi km non è detto che il vecchio proprietario non sia esente da responsabilità, ma si entra nel girone infernale delle diatribe legali che durano magari anni e le cui spese spesso sono superiori al reale danno ripristinato.

Garanzia Legale di Conformità

La Direttiva CE 99/44 ed il Decreto che la recepisce introduce un nuovo concetto in materia di tutela dei consumatori, facendo riferimento solo a quei contratti tra un «consumatore» e un «professionista». L’applicazione della «garanzia legale di conformità» è prevista quando il professionista «garantisce» che l’auto è conforme alla descrizione del contratto, che è esente da vizi materiali o giuridici e presenta le qualità essenziali della categoria dell’auto acquistata. La garanzia legale perciò non significa assenza di difetti, ma presuppone la loro conoscenza prima dell’acquisto da parte dell’acquirente. Quindi un veicolo che si guasta può costituire una «non conformità» solo nel caso in cui il guasto non dipenda dalla normale usura del veicolo, rispetto alla percorrenza ed altre caratteristiche note all’acquirente prima dell’acquisto. In caso di guasti, se il difetto di manifesta entro 6 mesi dall’acquisto, si presuppone che il prodotto fosse già difettoso alla consegna: in questo caso sarà dovere del professionista dimostrare l’originaria integrità del prodotto, ad esempio consegnando la vettura con uno stato d’uso effettuato da un’officina meccanica. Al contrario, se il difetto si mostra dopo 6 mesi dall’acquisto, incomberà sull’acquirente l’onere di dimostrare l’esistenza del vizio antecedente all’acquisto. Cosa significa? Che per legge ogni componente dell’auto si consuma e se si rompe prima della sua naturale fine il venditore è tenuto a risponderne per quanto di sua competenza. Ma spesso qui si incorre nei classici casi in cui il concessionario o il salone rimbalzano la responsabilità del danno al consumatore oppure alla compagnia di servizi utilizzata per «garantire» i guasti, ed al termine di questa lunga e logorante lotta chi ne fa le spese è spesso il consumatore.

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